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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le convenzioni tra lo Stato e la Societa' concessionaria di cui al
primo comma dell'articolo 2 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono
soggette alla tassa di registro in misura fissa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - SULLO -
TRABUCCHI - COLOMBO
- MACRELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO