Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale di cui all'articolo 8, secondo e quinto comma, della
legge 1 febbraio 1960, n. 26, che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risulti inquadrato in carriere inferiori a
quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, puo' ottenere il
collocamento nella qualifica iniziale dei ruoli aggiunti della
carriera corrispondente al titolo di studio posseduto purche' ne
faccia domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.