Legge Ordinaria n. 1227 del 27/07/1962 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1962 n. 211)
Agevolazioni tributarie a favore di Stati esteri per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  agevolazioni tributarie previste per le liberalita' aventi fini
di  beneficenza, istruzione od educazione, estese agli Enti stranieri
con  l'articolo  unico  della  legge  10  febbraio  1953,  n.  59, si
applicano  anche  agli Stati esteri, sempre che sussista reciprocita'
di trattamento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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