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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le agevolazioni tributarie previste per le liberalita' aventi fini
di beneficenza, istruzione od educazione, estese agli Enti stranieri
con l'articolo unico della legge 10 febbraio 1953, n. 59, si
applicano anche agli Stati esteri, sempre che sussista reciprocita'
di trattamento.