Legge Ordinaria n. 1228 del 27/07/1962 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1962 n. 211)
Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  istituti  di  credito e le sezioni di aziende e di istituti di
credito  che esercitano, in conformita' alle disposizioni della legge
e dei loro statuti, il credito a medio e lungo termine, sono tenuti a
corrispondere  per ciascun esercizio una imposta annua di abbonamento
di  quindici centesimi per ogni cento lire dell'ammontare dei crediti
esistenti  alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e lungo
termine da essi effettuati. La medesima imposta, e' dovuta, altresi',
dalle  aziende  di credito per le loro sezioni o gestioni non tornite
di   personalita'  giuridica  che  esercitano,  in  conformita'  alle
disposizioni  della legge e degli statuti, il credito a medio e lungo
termine.
  Agli  effetti  della  presente legge si considerano a medio o lungo
termine le operazioni a scopo di investimento di durata non inferiore
a tre anni.
  L'imposta di cui al primo comma e' sostitutiva:
    a) di tutte le tasse e imposte indirette sugli affari relative ai
finanziamenti  a  medio  e  lungo termine, e a tutti i provvedimenti,
atti, contratti e formalita' relativi ai finanziamenti stessi ed alla
loro  esecuzione,  modificazione ed estinzione, nonche' alle garanzie
di  qualunque  tipo  e  da chiunque prestate, con esclusione soltanto
delle  tasse sugli atti giudiziari e degli emolumenti ai conservatori
dei  registri  immobiliari. Sulle cambiali emesse e sulle delegazioni
non  negoziabili  rilasciate da Regioni, Province, Comuni e Camere di
commercio, industria, e agricoltura, a favore degli istituti, sezioni
o  aziende  in  relazione  ai  suddetti  finanziamenti, nonche' sugli
effetti  cambiari  emessi, anche all'estero, a favore degli istituti,
sezioni e aziende suddetti a sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635,
l'imposta  di  bollo  e'  dovuta  nella misura di lire cento per ogni
milione di lire o frazione;
    b)  dell'imposta  di ricchezza mobile categoria A sugli interessi
passivi relativi alle obbligazioni emesse nonche' ai buoni fruttiferi
ed  ai  certificati  di  deposito  per finanziamenti a medio termine,
emessi  con  scadenza  non  inferiore  a  quattro  anni. Tali buoni e
certificati  sono soggetti all'imposta sulle obbligazioni. Se i buoni
e   certificati  vengono  rimborsati  prima  di  quattro  anni  dalla
emissione,  nell'esercizio  in  cui  il  rimborso  avviene  e' dovuta
l'imposta  di  ricchezza  mobile  categoria  A su tutti gli interessi
corrisposti  dalla  data  di emissione del buono o certificato, fermo
restando il pagamento dell'imposta sulle obbligazioni;
    c)  della imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi
passivi  corrisposti  sui  fondi  forniti  dallo  Stato o da soggetti
domiciliati all'estero;
    d)  della imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi
dei  titoli e valori, di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 20
ed  equivalenti  dell'articolo  21 della legge 5 luglio 1961, n. 635,
nonche' del bollo sui titoli stessi.
  Nei  confronti  degli  istituti  di credito costituiti ai sensi del
regio   decreto-legge   2   settembre   1919,   n.  1627,  del  regio
decreto-legge  15  dicembre 1923, n. 3148, del regio decreto-legge 20
maggio  1924,  n.  731,  del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n.
1398,  del  regio  decreto-legge  2  giugno 1946, n. 491, del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 15 dicembre 1947, n.
1418,  della  legge  22  giugno  1950, n. 445, dell'articolo 17 della
legge  25  luglio  1952,  n.  949, della legge 13 marzo 1953, n. 208,
della  legge 11 aprile 1953, n. 298, e della legge 31 luglio 1957, n.
742,  l'imposta  di  abbonamento di cui al primo comma e' sostitutiva
anche  delle  tasse  e  delle imposte indirette sugli affari relative
agli   altri  atti  da  essi  compiuti  in  conformita'  delle  norme
legislative  che  li  reggono  e  degli statuti, con esclusione delle
tasse  sugli  atti  giudiziari, degli emolumenti ai conservatori, dei
registri  immobiliari  e  del  bollo  sulle cambiali, per il quale si
applica quanto disposto nel comma terzo.
  L'imposta  di  cui al primo comma e' ridotta a 10 centesimi, per un
periodo transitorio di dieci anni decorrente dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge, nei confronti degli istituti di cui al
comma  che  precede  che  non siano gia' soggetti, in virtu' di leggi
precedenti, all'imposta di abbonamento in misura superiore.
  Restano ferme le norme vigenti sul gratuito patrocinio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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