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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli istituti di credito e le sezioni di aziende e di istituti di
credito che esercitano, in conformita' alle disposizioni della legge
e dei loro statuti, il credito a medio e lungo termine, sono tenuti a
corrispondere per ciascun esercizio una imposta annua di abbonamento
di quindici centesimi per ogni cento lire dell'ammontare dei crediti
esistenti alla fine dell'esercizio per finanziamenti a medio e lungo
termine da essi effettuati. La medesima imposta, e' dovuta, altresi',
dalle aziende di credito per le loro sezioni o gestioni non tornite
di personalita' giuridica che esercitano, in conformita' alle
disposizioni della legge e degli statuti, il credito a medio e lungo
termine.
Agli effetti della presente legge si considerano a medio o lungo
termine le operazioni a scopo di investimento di durata non inferiore
a tre anni.
L'imposta di cui al primo comma e' sostitutiva:
a) di tutte le tasse e imposte indirette sugli affari relative ai
finanziamenti a medio e lungo termine, e a tutti i provvedimenti,
atti, contratti e formalita' relativi ai finanziamenti stessi ed alla
loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonche' alle garanzie
di qualunque tipo e da chiunque prestate, con esclusione soltanto
delle tasse sugli atti giudiziari e degli emolumenti ai conservatori
dei registri immobiliari. Sulle cambiali emesse e sulle delegazioni
non negoziabili rilasciate da Regioni, Province, Comuni e Camere di
commercio, industria, e agricoltura, a favore degli istituti, sezioni
o aziende in relazione ai suddetti finanziamenti, nonche' sugli
effetti cambiari emessi, anche all'estero, a favore degli istituti,
sezioni e aziende suddetti a sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635,
l'imposta di bollo e' dovuta nella misura di lire cento per ogni
milione di lire o frazione;
b) dell'imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi
passivi relativi alle obbligazioni emesse nonche' ai buoni fruttiferi
ed ai certificati di deposito per finanziamenti a medio termine,
emessi con scadenza non inferiore a quattro anni. Tali buoni e
certificati sono soggetti all'imposta sulle obbligazioni. Se i buoni
e certificati vengono rimborsati prima di quattro anni dalla
emissione, nell'esercizio in cui il rimborso avviene e' dovuta
l'imposta di ricchezza mobile categoria A su tutti gli interessi
corrisposti dalla data di emissione del buono o certificato, fermo
restando il pagamento dell'imposta sulle obbligazioni;
c) della imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi
passivi corrisposti sui fondi forniti dallo Stato o da soggetti
domiciliati all'estero;
d) della imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi
dei titoli e valori, di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 20
ed equivalenti dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635,
nonche' del bollo sui titoli stessi.
Nei confronti degli istituti di credito costituiti ai sensi del
regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, del regio
decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, del regio decreto-legge 20
maggio 1924, n. 731, del regio decreto-legge 13 novembre 1931, n.
1398, del regio decreto-legge 2 giugno 1946, n. 491, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n.
1418, della legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'articolo 17 della
legge 25 luglio 1952, n. 949, della legge 13 marzo 1953, n. 208,
della legge 11 aprile 1953, n. 298, e della legge 31 luglio 1957, n.
742, l'imposta di abbonamento di cui al primo comma e' sostitutiva
anche delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relative
agli altri atti da essi compiuti in conformita' delle norme
legislative che li reggono e degli statuti, con esclusione delle
tasse sugli atti giudiziari, degli emolumenti ai conservatori, dei
registri immobiliari e del bollo sulle cambiali, per il quale si
applica quanto disposto nel comma terzo.
L'imposta di cui al primo comma e' ridotta a 10 centesimi, per un
periodo transitorio di dieci anni decorrente dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nei confronti degli istituti di cui al
comma che precede che non siano gia' soggetti, in virtu' di leggi
precedenti, all'imposta di abbonamento in misura superiore.
Restano ferme le norme vigenti sul gratuito patrocinio.