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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 31 della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, e' sostituito dal seguente:
"Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i
contratti di assicurazione e vitalizi in corso alla data di cui al
primo comma del successivo articolo 33 e ne viene fatta applicazione
sull'ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detta
data".