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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544,
e' aggiunto il seguente articolo 17-bis.
"Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16,17 non si
applicano ai rendiconti dei funzionari delegati ed ai conti
giudiziali degli agenti contabili operanti presso le Amministrazioni
centrali e presso i seguenti organi periferici del Ministero del
tesoro:
Ragionerie regionali dello Stato;
Ragionerie provinciali dello Stato;
Ragioneria, presso il Magistrato per il Po.
Nei confronti dei suddetti funzionari delegati ed agenti contabili
continuano a trovare attuazione le disposizioni del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento approvato con regio decreto
23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche".