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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti
i termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto
qualunque adempimento, pagamento ed operazione, da effettuarsi presso
l'Istituto di emissione o le Aziende ed Istituti di credito di cui al
regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero da effettuarsi dall'Istituto di emissione o da
dette Aziende ed Istituti di credito, quando scadono in giorno
feriale che, secondo l'orario depositato ai sensi del regio decreto
10 settembre 1923, n. 1955, e successive modificazioni, presso gli
Ispettorati del lavoro per il personale dipendente da dette Aziende
ed Istituti di credito sia da considerarsi non lavorativo e comporti
chiusura degli sportelli bancari.