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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo delle
scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica,
agli ispettori scolastici ed al personale dipendente
dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale, a norma
delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e
di carriera stabilito per le categorie sopra indicate e che non goda
dell'assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 178, e'
corrisposto un compenso straordinario globale, riferito al periodo
dal 1 gennaio 1962 al 30 giugno 1962.
Agli insegnanti supplenti temporanei delle scuole ed istituti di
istruzione elementare, secondaria ed artistica il compenso
straordinario e' attribuito purche' gli insegnanti medesimi abbiano
titolo alla retribuzione fino alla fine dell'anno scolastico.
Il compenso straordinario, non pensionabile, e' corrisposto secondo
i coefficienti in godimento nelle misure stabilite nell'annessa
tabella.