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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 4 della legge 3 giugno 1949, n. 320, sulla dichiarazione
di morte presunta di persona scomparse per fatti dipendenti dalla
situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il
31 dicembre 1945, deve essere interpretato nel senso che la deroga
alle prescrizioni del Codice di procedura civile in ordine alla
pubblicazione sui giornali si applica sia alla pubblicazione della
domanda sia alla pubblicazione della sentenza per dichiarazione di
morte presunta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addi' 12 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - BOSCO
Visto, il
Guardasigilli: BOSCO