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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' prorogata sino al
30 giugno 1975. Nessun contributo obbligatorio e' dovuto dallo Stato
e dagli Enti consorziati, di cui al primo comma dell'articolo 2 della
legge stessa, in aggiunta a quelli previsti, sino al termine
dell'esercizio finanziario 1966-67, dagli articoli 33 e 34 e annessa
tabella della legge medesima.