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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato
dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo
modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 72
volte.