Legge Ordinaria n. 1338 del 12/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 11 settembre 1962 n. 229)
Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato
dall'articolo  9  della  legge  4  aprile  1952,  n.  218,  nel testo
modificato  dalla  legge  26  novembre 1955, n. 1125, e' elevato a 72
volte.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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