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Legge Ordinaria n. 1339 del 12/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 11 settembre 1962 n. 229)
Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari.
Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione speciale per gli artigiani istituita dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e' elevato, con effetto dal 1 luglio 1962 e per tutte le categorie di pensioni, a lire 10.000 mensili. Il trattamento minimo di cui al comma precedente non e' dovuto a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, ovvero a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito. Tale esclusione si applica altresi' a coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussiste titolo alla retribuzione, ancorche' lavorino presso aziende o botteghe artigiane di cui erano, precedentemente, titolari. Ove non competa il trattamento minimo di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizioni relative ai trattamenti minimi di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Il trattamento minimo di pensione per l'invalidita' e per la vecchiaia e' maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12-sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Al trattamento minimo si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie. Il titolare di pensione e' tenuto a denunziare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui gia' fruisce. Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruenti di integrazione al trattamento minimo stabilito dalla presente legge a carico della Gestione speciale per gli artigiani ha l'obbligo, osservando le modalita' di cui all'art. 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo della integrazione al trattamento minimo suddetto e di versarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale. A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il godimento del trattamento minimo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 23, quarto comma della legge 4 aprile 1952, numero 218.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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