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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'onere dei censimenti generali e' a carico dello Stato.
I fondi occorrenti verranno assegnati all'Istituto centrale di
statistica che ne rendera' conto con apposita.
gestione.