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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La norma di esenzione dall'imposta generale sulla entrata prevista
dall'articolo unico della legge 24 marzo 1959, n. 112, non si applica
alle vendite di merci di origine estera, esistenti all'estero o
depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale, che vengono poste
in essere nel territorio della Repubblica fra ditte quivi operanti.
Resta ferma l'esenzione dal tributo per le vendite poste in essere
nei confronti dell'importatore. In tale ipotesi il valore sul quale
si liquida l'imposta di cui all'articolo 17 del decreto-legge 9
gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19
giugno 1940, n. 762, e' costituito dal prezzo addebitato nella
fattura rilasciata all'acquirente importatore, con le maggiorazioni
previste dall'articolo 18 del decreto medesimo.
L'esenzione dal tributo resta ugualmente ferma per le vendite di
merci destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica
in regime di temporanea importazioni doganale limitatamente al
passaggio che da' luogo all'importazione medesima. Per la eventuale
successiva nazionalizzazione delle dette merci, come pure ai fini
della detrazione prevista dalla legge 9 novembre 1961, n. 1233,
l'imposta di cui all'articolo 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n.
2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762,
si liquida sul valore determinato ai sensi del precedente comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
ltaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addi' 16 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO