Legge Ordinaria n. 1347 del 16/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 13 settembre 1962 n. 231)
Modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo Stato estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico.

  La  norma di esenzione dall'imposta generale sulla entrata prevista
dall'articolo unico della legge 24 marzo 1959, n. 112, non si applica
alle  vendite  di  merci  di  origine  estera, esistenti all'estero o
depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale, che vengono poste
in essere nel territorio della Repubblica fra ditte quivi operanti.
  Resta  ferma l'esenzione dal tributo per le vendite poste in essere
nei  confronti  dell'importatore. In tale ipotesi il valore sul quale
si  liquida  l'imposta  di  cui  all'articolo  17 del decreto-legge 9
gennaio  1940,  n.  2,  convertito, con modificazioni, nella legge 19
giugno  1940,  n.  762,  e'  costituito  dal  prezzo addebitato nella
fattura  rilasciata  all'acquirente importatore, con le maggiorazioni
previste dall'articolo 18 del decreto medesimo.
  L'esenzione  dal  tributo  resta ugualmente ferma per le vendite di
merci  destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica
in  regime  di  temporanea  importazioni  doganale  limitatamente  al
passaggio  che  da' luogo all'importazione medesima. Per la eventuale
successiva  nazionalizzazione  delle  dette  merci, come pure ai fini
della  detrazione  prevista  dalla  legge  9  novembre 1961, n. 1233,
l'imposta di cui all'articolo 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n.
2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762,
si liquida sul valore determinato ai sensi del precedente comma.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
ltaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data ad Abano Terme, addi' 16 agosto 1962

                                SEGNI

                                                  FANFANI - TRABUCCHI
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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