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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La disposizione contenuta nell'articolo 14 della legge 11 aprile
1955, n. 380, concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di
servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:
nei casi di cessazione dal servizio in eta' non inferiore a 60
anni o per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita
medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno
dalla cessazione;
nei casi previsti alla lettera a) dell'articolo 29 del
regio-decreto 12 luglio 1934, n. 2312.