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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 giugno 1960, n. 649,
e' sostituito dal seguente:
Nei dieci anni dalla costituzione delle societa' di cui
all'articolo 1, almeno il 20 per cento degli utili da queste
percepiti saranno investiti dalle imprese stesse per il potenziamento
del patrimonio aziendale".