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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Governo della Repubblica e' delegato a riunire in testo unico,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le disposizioni concernenti la materia del debito pubblico, contenute
nel testo unico 17 luglio 1910, n. 536 e nelle leggi successive,
osservando i seguenti principi e criteri direttivi:
apportare le modificazioni necessarie per un migliore e piu'
organico coordinamento della materia stessa;
sistemare in appositi allegati parte integrante del testo unico,
le eventuali norme speciali e gli opportuni elementi relativi ai
prestiti vigenti confermare la disposizione dell'articolo 41 della
legge 12 agosto 1957, n. 752, e stabilire che il principio dettato
dall'articolo 52 del citato testo unico deve essere applicato con
esclusivo riguardo alle opposizioni e alle diffide contemplate dagli
articoli 36, 37 e 40 della predetta legge n. 752 e dagli articoli 4 e
5 della legge 18 marzo 1958, n. 241;
estendere ai prestiti redimibili la disposizione dello articolo
60 del predetto testo unico;
riconfermare, con unica norma, valevole per tutti i prestiti
pubblici, la disposizione dell'articolo 61 del predetto testo unico;
stabilire con unica norma, valevole per tutti i prestiti, che i
titoli di debito pubblico, gli interessi ed i premi relativi, sono
esenti da ogni imposta diretta reale, presente e futura, dalla
imposta di successione e dalla imposta sul Valore globale delle
successioni, dalla, imposta di registro sui trasferimenti a titolo
gratuito per atti tra vivi, per la costituzione di dote e del
patrimonio familiare; che, a tali fini, i titoli stessi sono esenti
dall'obbligo di denunzia, ne' possono formare oggetto di accertamento
d'ufficio, e, ove fossero denunziati, non concorrono alla
determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie,
per l'asse ereditario globale per i trasferimenti a titolo gratuito
per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio
familiare;
estendere l'esenzione dall'imposta di bollo di cui godono i buoni
del Tesoro poliennali, ai titoli dei prestiti redimibili ed
irredimibili;
abolire la tassa di quietanza per il rimborso dei buoni del
Tesoro poliennali;
stabilire che i segni caratteristici dei titoli di debito
pubblico da rilasciare per emissioni di prestiti, ovvero per
operazioni ordinarie e straordinarie, debbono essere determinati con
decreti ministeriali, da registrare alla Corte dei conti e pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addi' 16 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO