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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, nel
quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 e' autorizzata l'annua spesa di
lire 12 miliardi, cosi' ripartita:
a) lire 2 miliardi per la concessione di anticipazioni agli
Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui
all'articolo 2 della citata legge;
b) lire 1 miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali
per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge 991 e per
procedere al rimbocchimento ed alla sistemazione dei terreni
acquistati ed espropriati;
c) lire 3 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di
bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge;
d) lire 6 miliardi per la concessione di contributi e concorsi di
cui agli articoli 3, 4, 10 e 32 e delle anticipazioni di cui agli
articoli 5 e 18 della citata legge.