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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza
giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a Roma il 3
dicembre 1960.