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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare
l'Accordo sui privilegi e le immunita' dell'Agenzia internazionale
della energia atomica (A.I.E.A.) adottato a Vienna il 1 luglio 1959.