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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1.
L'ufficiale a disposizione dell'Esercito, della Marina e della
Aeronautica che, nel periodo dal 1 gennaio 1960 alla data di entrata
in vigore della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, sia stato raggiunto
dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente senza
poter conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza nel
servizio permanente effettivo di pari grado piu' anziano, e' promosso
sotto la data del giorno precedente a quello di raggiungimento del
limite di eta' ove l'ostacolo alla promozione sia stato
successivamente rimosso per il trasferimento a disposizione di detto
pari grado piu' anziano in applicazione della norma di cui allo art.
17 della predetta legge n. 1189.
Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del
citato art. 17 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, che non si siano
avvalsi della facolta' di chiedere il collocamento a disposizione
prevista dallo stesso articolo, possono esercitare tale facolta' fino
al 31 dicembre 1962.
Il collocamento a disposizione e' in tal caso disposto a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.