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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 5 ottobre
1939 e l'Accordo stipulato a Lubiana il 12 novembre 1950 tra le
Ferrovie italiane dello Stato e lo Ferrovie jugoslave, concernenti il
servizio ferroviario di frontiera.