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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Articolo unico.
Per l'annata agraria 1961-62, nei contratti di affitto di fondo
rustico, e nelle concessioni di terre incolte disposte ai sensi del
decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e delle
successive modifiche e integrazioni, il prezzo del grano, da prendere
a base per la conversione dei canoni, o delle indennita', convenuti
in detto prodotto, o per il pagamento di quelli composti in danaro,
ma a riferimento, nonche' per il computo della riduzione del 30 per
cento, a mente dello articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140,
e successive modifiche e integrazioni, e' quello stabilito dallo
Stato come prezzo d'intervento per il grano per la predetta annata.
Nulla e' innovato circa la determinazione del prezzo degli altri
cereali e della canapa al fine della corresponsione del canone di
affitto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 settembre 1962
SEGNI
FANFANI -- RUMOR
Visto, il
Guardasigilli: BOSCO