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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza
del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei terremoti
dell'agosto 1962, nei Comuni che saranno determinati con decreti del
Presidente della Repubblica - su proposta del Ministro per i lavori
pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei
Ministri - da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 18.300.000.000
da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63.
E' autorizzata, altresi', la spesa di lire 1.000.000.000, da
iscriversi nello stato di previsione della spesa dello stesso
Ministero, per provvedere ai lavori di carattere urgente e
inderogabile previsti dal decreto-legge 12 aprile 1918, n. 1010,
ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136.
E' autorizzata, anche, la spesa di lire 100.000.000 da iscriversi
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'esercizio finanziario 1962-63 per provvedere alla reintegrazione
prevista dall'art. 27 della presente legge.
E' autorizzata, inoltre, la spesa di lire 600.000.000 da iscriversi
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per
l'esercizio 1962-63 per interventi di carattere assistenziali e di
emergenza.