Legge Ordinaria n. 1431 del 05/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 11 ottobre 1962 n. 256)
Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  gli  adempimenti  previsti dalla presente legge, di competenza
del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  in  dipendenza  dei terremoti
dell'agosto  1962, nei Comuni che saranno determinati con decreti del
Presidente  della  Repubblica - su proposta del Ministro per i lavori
pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici, sentito il Consiglio dei
Ministri - da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 18.300.000.000
da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63.
  E'  autorizzata,  altresi',  la  spesa  di  lire  1.000.000.000, da
iscriversi  nello  stato  di  previsione  della  spesa  dello  stesso
Ministero,   per   provvedere   ai  lavori  di  carattere  urgente  e
inderogabile  previsti  dal  decreto-legge  12  aprile 1918, n. 1010,
ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136.
  E'  autorizzata,  anche, la spesa di lire 100.000.000 da iscriversi
nello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'esercizio  finanziario  1962-63  per provvedere alla reintegrazione
prevista dall'art. 27 della presente legge.
  E' autorizzata, inoltre, la spesa di lire 600.000.000 da iscriversi
nello  stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per
l'esercizio  1962-63  per  interventi di carattere assistenziali e di
emergenza.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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