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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955,
concernente applicazione dei prelievi all'importazione di taluni
prodotti agricoli e per la restituzione di tali prelievi
all'esportazione dei prodotti medesimi, nonche' per la istituzione di
una restituzione alla produzione di taluni prodotti di
trasformazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 settembre 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI -
TREMELLONI - LA MALTA - RUMOR -
COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO