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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Con decreto del Ministro per le finanze, il comune di Campione
d'Italia, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 del
testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette,
approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e 173 del testo
unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 643, puo' essere
incaricato della riscossione, da eseguirsi a mezzo di un collettore
scelto dalla Giunta comunale tra gli iscritti all'Albo nazionale dei
collettori, dei tributi diretti erariali, provinciali, comunali e di
qualsiasi altro ente, riscuotibili per ruolo con le forme ed i
privilegi stabiliti per le imposte dirette.
L'aggio di riscossione e' determinato col decreto di conferimento
del servizio o del rinnovo dello stesso nei limiti delle disposizioni
vigenti.
Il Comune e' esonerato dall'obbligo di prestare la cauzione; si
applicano nei suoi confronti le vigenti norme riguardanti la
riscossione delle imposte dirette a mezzo degli esattori.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare conte legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 settembre 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI -
Visto, il Guardasigilli: BOSCO