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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In dipendenza della non effettuata estrazione del lotto gia'
prevista per il giorno 10 giugno 1961, e' attribuita - a tutti gli
effetti - alle ricevitorie del lotto, per l'esercizio finanziario
1960-61, la riscossione netta corrispondente a quella effettuata da
ciascuna ricevitoria per le 51 estrazioni dell'esercizio stesso
maggiorata di un cinquantunesimo.
Le intendenze di finanza sedi di estrazione provvederanno a
determinare ed a far corrispondere l'ammontare delle somme spettanti,
a titolo di aggio e di rimborso spese di gestione, ad ogni gestore
del lotto in servizio nel periodo dal 12 al 17 giugno 1961, in
conformita' di quanto disposto dal comma precedente.
La spesa relativa fara' carico all'apposito capitolo previsto nel
bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'aggio ai gestori
del lotto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 settembre 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO