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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n.
634, dopo le parole: "gli impianti di approvvigionamento di acqua e
di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature"
sono aggiunte le seguenti:
"le opere di sistemazione dei terreni nonche' tutte quelle opere
d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione
industriale".