Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fino al 31 dicembre 1965 il limite massimo di eta' per la
concessione, in tempo di pace, del ritardo della prestazione del
servizio alle armi e' elevato a 28 anni per gli studenti iscritti
alla Facolta' di medicina e chirurgia e a 27 anni per gli studenti
iscritti ad altre Facolta' universitarie aventi corsi della durata di
cinque anni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 settembre 1962
SEGNI
FANFANI - ANDREOTTI - GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO