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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le deliberazioni dei Comuni concernenti l'applicazione degli
aumenti delle aliquote massime legali dei tributi comunali, previsti
dagli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo
1934, n. 383, e successive modificazioni e dall'articolo 95 del testo
unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive
modificazioni, diventano esecutive, agli effetti della riscossione,
con l'autorizzazione della Commissione centrale per la finanza
locale, delle Giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti
organi delle Regioni a statuto speciale.
L'articolo 21 del testo unico per la finanza locale 14 settembre
1931, n. 1175, e successive modificazioni si applica alle
deliberazioni previste nel precedente comma, concernenti l'aumento
delle aliquote massime legali delle imposte comunali di consumo.
La presente legge costituisce interpretazione autentica degli
articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934,
n. 383, e successive modificazioni e dell'articolo 95 del testo unico
per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive
modificazioni.
Non si fa luogo a restituzione di somme gia' pagate in base a
deliberazioni per le quali sia comunque intervenuta l'autorizzazione
di cui al primo comma del presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - TAVIANI -
TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO