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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al primo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n.
1325, e' aggiunta la seguente lettera:
"c) sui valori eccedenti i 2 milioni verra' applicato il
coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo
stabilita l'entita' degli stanziamenti necessari per le liquidazioni
degli indennizzi di cui alle lettere a) e b). Il Ministro per il
tesoro determinera' il coefficiente di maggiorazione definitivo per
le liquidazioni di cui alla presente lettera e, in attesa, fissera'
con propri decreti, i coefficienti di maggiorazione provvisori per la
concessione di acconti oltre quelli gia' liquidati".
Il secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge e' soppresso.