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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli interessi moratori, previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n.
29, dovuti sulle somme da corrispondersi all'erario per i tributi
indiretti sugli affari di natura complementare, che non poterono
essere liquidati integralmente al momento della liquidazione
principale per mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti
alla liquidazione, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere
sorto il rapporto tributario, e' dovuto il tributo principale.
Se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla
liquidazione del tributo complementare non e' dipesa da fatto
imputabile al contribuente, gli interessi sui tributo stesso
decorrono dal giorno in cui ne e' avvenuta la liquidazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1962
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO