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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
E' convertito in legge il decreto-legge 5 settembre 1962, n. 1312,
concernente, la sospensione dei termine in tutti i Comuni delle
province di Avellino e Benevento ed in alcuni Comuni delle province
di Caserta, Foggia, Campobasso e Salerno, con la seguente
modificazione:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"In tutti i Comuni delle province di Avellino e Benevento; nei
comuni di Alife, Arienzo, Capua, San Felice a Cancello, Cesa, Conca
della Campania, Formicola, Maddaloni, Mignano, Montelungo,
Pietramelara, Roccaromana, San Pietro in Fine, Santa Maria a Vico,
Sessa Aurunca, Teano e Roccadevandro della provincia di Caserta: nei
comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Bovino, Castelluccio
Valmaggiore, Celle San Vito, Faeto, Monteleone Puglia e Roseto
Valfortore della provincia di Foggia; nei comuni di Ururi, Gambatesa
e San Martino in Pensilis della provincia di Campobasso nei comuni di
Mercato San Severino, Sarno e Baronissi della provincia di Salerno,
il corso dei termini di prescrizione e di decadenza, scadenti dal 21
agosto al 15 ottobre 1962, e' sospeso fino al giorno 30 novembre
1962.
E' parimenti sospeso fino al 30 novembre 1962 il termine della
scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni titolo di
credito avente forza esecutiva, emessi prima del 21 agosto 1962,
scadenti tra il 21 agosto 1962 e il 13 ottobre 1962 e pagabili da
debitori residenti nei Comuni anzidetti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
- TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO