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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per le prestazioni rese nell'ambito del Comune di residenza, ai
tecnici radiologi non appartenenti alla Amminisi razione dello Stato,
incaricati di assistere i medici provinciali nelle ispezioni previste
dall'articolo 4 del regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145, viene
corrisposta una indennita' oraria di lire 700.
L'onere relativo fara' carico al capitolo n. 55 dello stato di
previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'esercizio
finanziario 1961-62 e sui corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque e spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 settembre 1962
SEGNI
FANFANI - JERVOLINO
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO