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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero della difesa, per le esigenze degli studi e delle
ricerche nel campo dell'energia nucleare e per la preparazione di
personale specializzato, puo' avvalersi anche dell'opera di persone
estranee all'Amministrazione dello Stato, munite di laurea rilasciata
dalle Facolta' di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche
e naturali, chimica industriale, farmacia, ingegneria, assunte con
contratto a termine rinnovabile.
Il contingente delle persone da assumere e' stabilito con decreto
del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il
tesoro, nel limite massimo di 60 unita'.