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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1, n. 2), della legge 12 luglio 1956, n. 735, come
risulta modificato dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 240,
e' sostituito dal seguente:
"2) assume tutti i compiti spettanti al cessato circolo di
ispezione per il Po, nonche' quelli spettanti al Magistrato alle
acque di Venezia, al Provveditorato alle opere pubbliche per il
Trentino-Alto Adige ed agli altri Provveditorati alle opere pubbliche
aventi competenza nelle Regioni lungo il corso del Po e dei suoi
affluenti per le opere idrauliche, classificate e non classificate,
per le opere di bonifica idraulica ed irrigui, per le opere di
sistemazione dei bacini montani, per quelle relative alla navigazione
interna in tutto il bacino imbrifero del Po, compreso il suo della,
nonche' per ogni altra opera che comunque possa interessare il regime
idraulico del Po, del suo delta e dei suoi affluenti".