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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I marittimi che, all'atto della cessazione dell'assistenza per
malattia o infortunio, siano sottoposti, anche a loro richiesta, a
visita medica da parte della Commissione di primo grado prevista dal
regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e dichiarati
temporaneamente inidonei hanno diritto, per tutto il periodo della
inidoneita', fino al massimo di un anno dalla dichiarazione, ad una
indennita' giornaliera pari al 75 per cento della retribuzione goduta
alla data dell'annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso
per lavoro straordinario.
La Commissione medica di primo grado deve pronunciarsi entro dieci
giorni dalla richiesta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare conte legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - MACRELLI -
BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO