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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 5 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1598, prorogata dall'articolo 29 della legge 29 luglio 1957,
n. 634, e' sostituita dalle seguenti:
"L'imposta e' dovuta nella misura normale, qualora, entro il
termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia
dimostrato, con dichiarazione da rilasciarsi dalla Camera di
commercio, industria e agricoltura, sentito l'Ufficio tecnico
erariale, territorialmente competenti, che il fine dell'acquisto sia
stato conseguito dai primo acquirente.
La domanda per ottenere la dichiarazione di cui al comma precedente
deve essere accompagnata dal deposito, da parte del richiedente,
delle spese per la constatazione".