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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le tabelle numeri 1, 2 e 3 relative ai limiti di eta' per la
cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, annesse alla legge 10 aprile 1951,
n. 113, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente
dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.
Per l'ufficiale "a disposizione" promosso al grado superiore, ai
sensi dell'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modifiche, si applicano i limiti di eta' del grado
conseguito in tale posizione.