Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del Ministero di grazia e giustizia nell'esercizio finanziario dal 1
luglio 1962 30 giugno 1963 in conformita' dello stato di previsione
annesso alla presente legge.