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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del Ministero delle partecipazioni statali, per l'esercizio
finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello
stato di previsione annessi alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: BOSCO