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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle
promozioni di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si
prescinde dai termini previsti dai suddetti articoli, qualora dette
promozioni siano effettuate in dipendenza, di istituzione o di
ampliamento di organici o per la copertura dei posti di direttore di
divisione e di primo archivista derivanti, rispettivamente, dalle
promozioni conferite in soprannumero in attuazione della leggi 19
ottobre 1959, n. 928, e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, Ovvero
in applicazione di norme che riducono l'anzianita' prescritta per le
promozioni stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO