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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, e' sostituito dal
seguente:
"Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aereo
club d'Italia e presso gli Aereo clubs locali ad esso federati e
concessa l'esenzione dal dazio doganale, dalla imposta interna di
fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine nonche'
dalla imposta generale sull'entrata, per i carburanti ed i
lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli
aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento.
Detta esenzione e' parimenti concessa alle scuole private di
pilotaggio aereo purche applichino agli allievi tariffe non superiori
alla scuola dell'Aereo club della corrispondente sede provinciale,
ovvero della sede piu' vicina.
Le esenzioni di cui ai precedenti commi sono concesse nei limiti di
un quantitativo annuo complessivo di tonnellate 1000 di carburante e
di tonnellate 100 di lubrificante".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI -
TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO