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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli imprenditori i quali, fatta esclusione degli apprendisti,
abbiano complessivamente alle loro dipendenze piu' di 59 lavoratori
tra operai ed impiegati sono tenuti ad occupare, in occasione di
assunzioni di nuovo personale, un mutilato o invalido civile per ogni
10 lavoratori da assumere, sino a raggiungere la proporzione di un
mutilato o invalido civile per ogni 50 dipendenti in forza o frazione
di 50 superiore a 25. Il computo delle assunzioni di nuovo personale
di cui al presente comma e' fatto per periodi semestrali a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La percentuale di cui al primo comma dovra' essere raggiunta
comunque entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le imprese di navigazione, marittima ed aerea e quelle esercenti
pubblici Servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per
quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante,
all'osservanza dell'obbligo di cui al primo comma.