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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1964, a modifica di quanto disposto
dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la
durata massima normale dell'orario di lavoro non potra' eccedere, per
tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano al
processo di estrazione del minerale, esclusi i lavoratori delle
miniere di metano, petrolio e materiali lapidei, nonche' delle cave e
torbiere, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione
settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.
Restano in vigore le condizioni piu' favorevoli stabilite, da
contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali.