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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e
scolastiche italiane e straniere all'estero ai sensi del testo unico
delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato
con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 710, percepisce:
a) lo stipendio previsto per l'interno in relazione al
coefficiente, attributo salvo che per tale stipendio sia diversamente
disposto;
b) l'assegno di sede, con le eventuali maggiorazioni o riduzioni,
tranne che per tale assegno sia diversamente disposto.