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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa per l'erogazione della quota fissa annua di
associazione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio per il
piombo e lo zinco (Groupe d'etude international du plomb et du zinc)
costituito nell'ambito delle Nazioni Unite, nonche' dalla quota
suppletiva annua proporzionale alla produzione, al consumo ed al
volume degli scambi.