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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica a hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
Art. 1.
L'imposta fissa di bollo prevista, nella misura di lire 100, 200,
300 e 400 per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima,
allegato A, al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e
successive disposizioni, e per i quali e' previsto l'impiego
esclusivo dello delle marche o del bollo a punzone e' stabilita nella
misura unica di lire 200 per ogni foglio.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei
casi in cui sia prevista dalla citata tariffa la riduzione a meta'
dell'imposta ordinaria.