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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sanitari e le ostetriche ospedalieri gia' in servizio di ruolo,
che siano scaduti per superamento dei limiti di eta' o dei periodi
del servizio di ruolo previsti dalle disposizioni vigenti e che,
avendo continuato a prestare ininterrotto servizio, sono ancora in
attivita' presso gli stessi ospedali, nonche' i sanitari e le
ostetriche ospedalieri che scadranno dopo la data di pubblicazione
della presente legge, sono mantenuti nell'incarico fino alla
emanazione di nuove norme legislative in merito di limiti per la
cessazione dal servizio e comunque non oltre il 30 giugno 1963.