Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La disposizione dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n.
42, si applica alle rendite vitalizie liquidate dall'Istituto
nazionale delle assicurazioni in esecuzione del regio decreto 41
maggio 1922, n. 627, con decorrenza anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' ai capitali che per i titolari
delle rendite stesse fossero eventualmente garantiti in caso di
morte.